La legge di conversione n. 44 del 26/04/2012, che coordina il decreto legge n. 16 del 02/03/2012, all’art. 3bis punto 3 stabilisce nuovi scalini di accisa per l’energia elettrica a partire dal 01/06/2012. Di seguito il testo dell’articolo con le modifiche:
a) all’articolo 52, comma 3, la lettera f) e’ abrogata;
b) nell’allegato I alla voce relativa all’aliquota di accisasull’energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversidalle abitazioni, le parole: « lire 6 al Kwh » sono sostituite dalla seguenti: « a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125 per kWh; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l’aliquota di euro 0,0075 per kWh; b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125 per kWh; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un’imposta in misura fissa pari a euro 4.820 ».
4. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di euro 0,0075 al kWho dell’imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.